Formazione Lavoratori Online
La formazione in modalità e-learning è prevista per la sola formazione generale come per la formazione specifica delle mansioni considerate a basso rischio.
Nel seguito alcuni dei corsi proposti:
- Formazione generale dei lavoratori;
- Formazione lavoratori Rischi Specifici -Settore terziario e servizi – Impiegati, attività di ufficio e reception;
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Autoriparatori
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Estetiste
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Lavoratori Addetti alle Pulizie
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Saloni di acconciatura (parrucchieri)
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Settore Commercio – Addetti ad un supermercato alimentare: magazzino e riordino sala, preparazione carni, gastronomia e banco servito, cassa
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Settore Commercio – Commessi in genere
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Bagnini e assistenti di spiaggia
- Corso formazione lavoratori Rischi Specifici – Settore HORECA – Addetti cucina e preparazione alimenti, bar, camerieri
- Corso di formazione specifica per addetti del settore dell’animazione turistica e dello spettacolo
- Formazione specifica lavoratori rischio basso – CDS Ferri chirurgici
- Aggiornamento formazione lavoratori. Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale
- Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti – “Le azioni pratiche della prevenzione
- Aggiornamento valido per lavoratori-dirigenti-preposti. Approfondimenti sui rischi specifici per la salute.
- Aggiornamento valido per lavoratori-dirigenti-preposti. Approfondimenti sui rischi specifici: chimico, biologico, tecniche di comunicazione, disturbi muscolo scheletrici.
- Aggiornamento valido per lavoratori-dirigenti-preposti. L’uso del videoterminale, il rischio elettrico ed il rischio posturale.
La formazione dei lavoratori è prevista dall’Art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 che indica:
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”.
L’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, disciplina invece “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”.