La sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase, più concreta e finalmente più accessibile per le piccole imprese.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026), il legislatore interviene in modo diretto sul D.Lgs. 81/08, introducendo modifiche che incidono in particolare sull’adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG).
L’obiettivo è chiaro: rendere questi strumenti non più esclusivi delle grandi aziende, ma utilizzabili anche da micro e piccole realtà.
Articolo 30 TUSL: da obbligo complesso a strumento operativo
Il punto centrale della riforma riguarda l’articolo 30 del D.Lgs. 81/08, che disciplina i modelli organizzativi idonei ad avere efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Fino ad oggi, il MOG è stato percepito da molte PMI come un sistema troppo articolato, difficile da costruire e mantenere.
La nuova normativa interviene proprio su questo aspetto, introducendo un meccanismo più pratico e guidato.
In particolare, viene attribuito all’INAIL un ruolo operativo ben definito:
- Predisposizione di modelli semplificati
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (7 aprile 2026), l’INAIL dovrà sviluppare modelli standardizzati, pensati per essere facilmente adottabili dalle PMI. - Strutture adattabili alla realtà aziendale
Non semplici linee guida, ma modelli costruiti con criteri concreti, modulabili in base a dimensione, attività e rischi specifici. - Supporto nell’implementazione
L’Istituto non si limiterà a fornire documenti, ma dovrà accompagnare le imprese anche nella fase applicativa.
Continuità normativa: cosa resta e cosa cambia
La riforma non azzera quanto già previsto, ma si innesta su un quadro esistente.
Rimane infatti valido quanto stabilito dal comma 5-bis dell’art. 30, che già prevedeva l’elaborazione di procedure semplificate da parte della Commissione consultiva permanente.
La vera novità è lo spostamento del baricentro operativo sull’INAIL, con un approccio più uniforme e orientato all’applicazione pratica.
Perché questa riforma è rilevante
L’intervento normativo risponde a due esigenze molto concrete:
- Maggiore proporzionalità
Gli obblighi vengono calibrati sulla dimensione aziendale, superando logiche pensate per strutture più complesse. - Accesso reale all’efficacia esimente
Anche le piccole imprese potranno adottare modelli organizzativi idonei a ridurre il rischio di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, soprattutto nei casi più gravi legati a infortuni o eventi mortali.
Impatti operativi per consulenti e aziende
Dal punto di vista pratico, ci sono alcuni aspetti che meritano attenzione:
- Tempistiche
I modelli INAIL dovrebbero essere disponibili entro l’estate 2026: sarà fondamentale monitorarne la pubblicazione. - Gestione del rischio sanzionatorio
L’adozione di modelli strutturati e riconosciuti potrà rappresentare un elemento difensivo importante in caso di controlli o contenziosi. - Possibili benefici economici
È verosimile che l’implementazione dei modelli possa essere collegata a incentivi o riduzioni del premio INAIL (ad esempio tramite OT23).
Le scadenze da tenere a mente
- Pubblicazione in Gazzetta: 23 marzo 2026
- Entrata in vigore: 7 aprile 2026
- Disponibilità modelli INAIL: entro fine estate 2026

