Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR; prot. 25A03080), emanato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’Accordo, sottoscritto tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi: durante questo tempo sarà ancora possibile erogare i corsi secondo le normative precedenti, così da consentire una transizione graduale per gli enti formatori e le aziende.
Con questo provvedimento si conclude un lungo percorso di armonizzazione e riorganizzazione della disciplina sulla formazione in materia di sicurezza, sostituendo i seguenti accordi precedenti:
- 21 dicembre 2011 – Durata e contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008).
- 22 febbraio 2012 – Formazione e abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro specifiche (art. 73, comma 5).
- 25 luglio 2012 – Linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011.
- 7 luglio 2016 – Formazione di responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 32).
Le principali novità per le aziende
Di seguito un riepilogo sintetico delle principali novità che riguardano direttamente le aziende. Sono stati volutamente esclusi gli aspetti di natura didattica e quelli relativi all’individuazione dei soggetti formatori, che interessano maggiormente gli enti di formazione e le società di consulenza.
Lavoratori
Nessuna modifica sostanziale al percorso formativo:
- Formazione generale: 4 ore
- Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore, in base al rischio connesso all’attività
- Aggiornamento: obbligatorio ogni 5 anni, per almeno 6 ore
Nota importante: l’aggiornamento effettuato come lavoratore non è valido per la figura del preposto (come già previsto in passato).
I contenuti e la durata della formazione sono definiti in base alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatte salve eventuali indicazioni derivanti dalla contrattazione collettiva o da accordi di settore. Le durate indicate sono quindi da intendersi come minimi obbligatori.
Preposti
Formazione rafforzata e più stringente:
- Durata minima: 12 ore (in aumento rispetto alle precedenti 8)
- Aggiornamento: ogni 2 anni, minimo 6 ore
- Non ammessa la modalità e-learning, nemmeno per l’aggiornamento
Il programma formativo comprende aspetti giuridici, vigilanza operativa, gestione dei rischi interferenziali e comunicazione.
L’aggiornamento come preposto è valido anche per il ruolo di lavoratore, ma non viceversa.
Dirigenti
Il corso sostituisce interamente quello previsto per i lavoratori:
- Formazione: 12 ore per tutti
- Formazione aggiuntiva: 6 ore obbligatorie per i dirigenti operanti in cantieri temporanei o mobili
- Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 6 ore
Contenuti con forte enfasi su responsabilità civili e penali, organizzazione della sicurezza aziendale, gestione delle emergenze e comunicazione.
Datori di lavoro (non RSPP)
Anche i datori di lavoro devono seguire un percorso formativo obbligatorio, che dovrà essere completato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025):
- Formazione iniziale: 16 ore
- Formazione integrativa: 6 ore per chi opera nei cantieri
- Aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP (DL RSPP)
Percorso articolato in un modulo comune di 8 ore, più moduli integrativi in base al settore economico:
- Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
- Pesca: 12 ore
- Costruzioni: 16 ore
- Chimico e petrolchimico: 16 ore
Aggiornamento: almeno 8 ore ogni 5 anni
È eliminata la distinzione tra rischio basso, medio e alto: l’organizzazione dei percorsi è ora basata sul settore di appartenenza.
Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE)
- Percorso formativo: 120 ore
- Aggiornamento: almeno 40 ore ogni 5 anni
Focus su sicurezza nei cantieri, gestione dei PSC e POS, responsabilità nelle fasi progettuali ed esecutive.
Lavoratori in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
- Durata: 16 ore (4 di teoria + 12 di pratica)
- Aggiornamento: minimo 4 ore ogni 5 anni, obbligatoriamente pratico
Corso destinato a lavoratori, autonomi e datori di lavoro operanti in ambienti ad alto rischio.
Operatori di attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. 81/08)
Confermate tutte le attrezzature già previste, con l’aggiunta di:
- Macchina raccogli-frutta
- Caricatori a ragno per movimentazione materiali
- Carriponte
- Durata: variabile in base all’attrezzatura (PLE, carrelli elevatori, gru, escavatori ecc.)
- Aggiornamento: almeno 4 ore pratiche ogni 5 anni
Il modulo giuridico-normativo è stato unificato con il modulo tecnico ed ha una durata fissa di 4 ore, da svolgersi solo in presenza (non ammessa la videoconferenza).