A pochi mesi dalla conversione in legge del Decreto Sicurezza lavoro 2025 (D.L. 159/2025 convertito in L. 198/2025), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, un documento atteso dagli operatori del settore perché fornisce le prime indicazioni interpretative su una riforma ampia e articolata.
La circolare non introduce nuovi obblighi ma svolge un ruolo fondamentale: chiarisce come le novità normative dovranno essere lette e applicate nell’attività di vigilanza e, di conseguenza, come le imprese dovranno organizzarsi per affrontare il nuovo scenario.
Riportiamo nel seguito gli aspetti più salienti per le imprese.
Appalti e subappalti: il vero centro della riforma
Uno degli aspetti che la circolare evidenzia con maggiore chiarezza riguarda il ruolo degli appalti e, soprattutto, dei subappalti.
L’Ispettorato ha infatti chiarito che la programmazione dei controlli sarà orientata prioritariamente verso le imprese che operano in tali contesti. Non si tratta di una scelta casuale: la filiera degli appalti rappresenta da tempo uno degli ambiti in cui la gestione della sicurezza, la tracciabilità della manodopera e il coordinamento tra soggetti diversi possono presentare criticità.
In questo quadro si inserisce anche la modifica della notifica preliminare di cantiere, che deve ora indicare le imprese operanti in subappalto.
Una modifica apparentemente formale che, in realtà, consente agli organi di vigilanza di ricostruire con maggiore immediatezza la filiera operativa e orientare eventuali verifiche.
Per le imprese il messaggio è chiaro: la gestione dell’appalto non può più essere considerata solo un adempimento documentale, ma diventa un elemento centrale dell’organizzazione prevenzionistica.
Badge di cantiere: non un nuovo documento, ma un cambio di paradigma
Tra le novità più commentate vi è certamente il cosiddetto badge di cantiere.
La circolare chiarisce un aspetto importante che merita di essere sottolineato: non nasce una nuova tessera, ma evolve quella già prevista dalla normativa, introducendo un codice univoco anticontraffazione e la possibilità di gestione digitale.
La misura, la cui piena operatività dipenderà da un decreto attuativo, va letta in una prospettiva più ampia: la progressiva digitalizzazione dei sistemi di identificazione della manodopera e dei flussi lavorativi.
In altri termini, non si tratta semplicemente di “stampare un nuovo badge”, ma di prepararsi a un modello in cui l’identificazione del lavoratore, la sua presenza e la sua posizione nella filiera produttiva saranno sempre più tracciabili.
Patente a crediti: da strumento sanzionatorio a leva gestionale
La circolare dedica ampio spazio anche alla patente a crediti, confermando la centralità che questo strumento sta assumendo nel sistema prevenzionistico.
Le modifiche relative alle decurtazioni per lavoro irregolare, all’innalzamento delle sanzioni per assenza di patente o punteggio insufficiente e alla possibilità di sospensione cautelare in caso di infortuni gravi delineano un quadro in cui la patente diventa progressivamente un indicatore della solidità organizzativa dell’impresa.
Non è quindi solo uno strumento sanzionatorio, ma un elemento che può incidere sulla continuità operativa e sulla possibilità di partecipare a determinate attività.
Per molte aziende questo comporta un cambio di prospettiva: la gestione della sicurezza non è più percepibile come un costo o un obbligo isolato, ma come un fattore che incide direttamente sulla capacità di lavorare.
Digitalizzazione e nuovi obblighi informativi
Accanto agli aspetti più strettamente prevenzionistici, la circolare richiama alcune novità di carattere organizzativo e amministrativo.
L’obbligo di indicazione del domicilio digitale degli amministratori, distinto da quello dell’impresa, rappresenta un ulteriore tassello nel processo di digitalizzazione delle comunicazioni istituzionali.
Allo stesso tempo, la possibilità di effettuare le comunicazioni obbligatorie anche tramite SIISL conferma la direzione intrapresa dal legislatore verso sistemi informativi integrati, capaci di mettere in relazione dati occupazionali, formativi e previdenziali.
Per le imprese e per i professionisti che le supportano ciò implica la necessità di monitorare l’evoluzione dei flussi informativi e adeguare progressivamente le procedure interne.
Nuovi contenuti della prevenzione: organizzazione, comportamenti e DPI
Un passaggio particolarmente interessante riguarda l’ampliamento dei contenuti della prevenzione.
L’introduzione della prevenzione delle condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela segnala una crescente attenzione verso i fattori organizzativi e relazionali del lavoro, che affiancano i rischi tradizionalmente considerati.
Allo stesso modo, il chiarimento relativo agli indumenti di lavoro che possono assumere la natura di DPI evidenzia l’importanza di una valutazione dei rischi sempre più puntuale e aderente alle specifiche condizioni operative.
Sul tema dei lavori in quota, le modifiche relative alle scale verticali permanenti e ai sistemi anticaduta ribadiscono la centralità della gerarchia delle misure di prevenzione, valorizzando le soluzioni collettive e richiedendo scelte tecniche motivate dalla valutazione del rischio.
Formazione e sorveglianza sanitaria: verso un sistema integrato
La circolare conferma inoltre alcune evoluzioni già anticipate dal decreto sicurezza.
L’estensione dell’obbligo di aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche alle imprese di minori dimensioni evidenzia la volontà di rafforzare il ruolo partecipativo della prevenzione.
Parallelamente, il passaggio dai tradizionali strumenti di registrazione formativa ai sistemi digitali integrati con SIISL prefigura un modello in cui il percorso formativo del lavoratore diventa parte di un ecosistema informativo più ampio.
In ambito sanitario, il chiarimento relativo allo svolgimento delle visite in orario di lavoro, i nuovi compiti informativi del medico competente e la possibilità di accertamenti in presenza di ragionevole sospetto di uso di sostanze rappresentano segnali di un rafforzamento della dimensione preventiva della sorveglianza sanitaria.
Una riforma che guarda all’organizzazione
Nel complesso, la Circolare INL 1/2026 consente di leggere il Decreto Sicurezza 2025 non come un insieme di singole modifiche, ma come un intervento che incide sull’organizzazione aziendale nel suo complesso.
La direzione è quella di un sistema in cui sicurezza, gestione del lavoro, digitalizzazione e responsabilità organizzativa risultano sempre più interconnessi.
Per le imprese questo significa che l’adeguamento non potrà limitarsi alla verifica dei singoli adempimenti, ma richiederà una visione più ampia dei processi interni, della gestione della filiera e della capacità di documentare e dimostrare l’effettiva organizzazione della prevenzione.
È proprio in questa prospettiva che la circolare assume valore: non solo chiarisce norme, ma aiuta a comprendere l’evoluzione del sistema.


