Modificato il d.lgs. 81/08. nuovo accordo stato-regioni per la formazione entro l’estate.
Formazione obbligatoria per Datori di Lavoro, aggiornamento biennale in presenza per i preposti. Numerose e rilevanti le novità introdotte dal maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Fisco-Lavoro
Il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), approvato ieri dalla Camera dei Deputati, introduce importanti novità anche in materia di formazione delle varie figure della sicurezza. Il testo della legge di conversione verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta ufficiale.
Le più importanti novità, riguardanti le modifiche al D.Lgs. 81/08, possono così essere riassunte:
- l’Art. 18 viene integrato con un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e precisamente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- l’Art 26, relativo ai contratti di appalto, verrà integrato con l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del proprio personale che svolge la funzione di preposto;
- l’Art. 37, relativo alla formazione, verrà integrato con uno specifico comma ove viene introdotto l’obbligo in capo ai datori di lavoro di frequentare uno specifico corso di formazione: durata, contenuti e modalità verranno definiti entro il 30 Giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di aggiornamento per preposti dovranno essere svolti interamente in modalità presenza e dovranno essere ripetuti, con cadenza almeno biennale.