L’Ispettorato del Lavoro, con Nota 1881 del 25 febbraio 2019 e con data di pubblicazione 8 marzo 2019, ha fornito indicazioni operative circa la necessità di rilascio di provvedimenti autorizzativi, in materia di impianti audiovisivi, anche nel caso di interventi o processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda).
Qualora l’installazione sia stata effettuata osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
È sufficiente che il titolare subentrante:
- comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.