Con l’entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito il Decreto Sicurezza sul Lavoro 2025, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene ulteriormente rafforzato, introducendo importanti novità che riguardano direttamente aziende, lavoratori, RSPP, RLS e medicina del lavoro. La legge punta a superare un approccio puramente formale alla sicurezza, rafforzando la prevenzione reale, la tracciabilità delle attività e la coerenza tra organizzazione aziendale, formazione e sorveglianza sanitaria, con l’obiettivo di ridurre i rischi, migliorare la tutela della salute dei lavoratori e rendere più efficaci i controlli.
Formazione
Un ruolo centrale viene attribuito alla formazione in materia di sicurezza, con una novità di grande impatto operativo per le strutture turistico-ricettive e le imprese di che si occupano di somministrazione di cibi e bevande, per le quali la formazione e l’eventuale addestramento possono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di fornire al lavoratore, prima dell’avvio dell’attività, tutte le informazioni sui rischi specifici e sulle procedure di emergenza. La legge interviene inoltre sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), chiarendo definitivamente che l’aggiornamento periodico è obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, superando ogni incertezza normativa. Restano confermati i riferimenti alle 4 ore annue di aggiornamento per le aziende fino a 50 lavoratori e alle 8 ore annue per quelle oltre tale soglia, rafforzando il principio di una formazione continua, verificabile e realmente efficace.
Vigilanza e controlli
La legge rafforza in modo significativo le attività di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e una maggiore integrazione con INAIL e servizi territoriali di prevenzione. I controlli vengono orientati in modo prioritario verso i settori a maggior rischio e i contesti caratterizzati da appalti e subappalti, con particolare attenzione alla coerenza tra DVR, organizzazione del lavoro, formazione erogata e sorveglianza sanitaria. L’obiettivo è rendere più incisiva l’azione ispettiva e contrastare comportamenti elusivi o meramente formali.
Organizzazione della prevenzione e valutazione dei rischi
La Legge 198/2025 rafforza il principio secondo cui la valutazione dei rischi deve essere aderente all’organizzazione reale dell’attività lavorativa e non limitarsi a un adempimento documentale. Viene valorizzata la gestione dei rischi emergenti e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) come strumenti di prevenzione, favorendo un approccio proattivo alla sicurezza. Alcuni aspetti applicativi relativi alla raccolta e all’utilizzo dei dati saranno oggetto di successivi atti di indirizzo e linee guida.
Badge di cantiere e tracciabilità dei lavoratori
La legge conferma l’introduzione del badge di cantiere, anche in formato digitale, quale strumento di identificazione dei lavoratori impiegati nei cantieri e in altri contesti a rischio, con finalità di contrasto al lavoro irregolare e di supporto alle attività di vigilanza. Le modalità operative, le caratteristiche tecniche e i tempi di applicazione saranno definiti con decreti attuativi, ma il principio della tracciabilità delle presenze viene definitivamente consolidato.
Patente a crediti
Viene rafforzato il sistema della patente a crediti per le imprese, collegando in modo più stringente il mantenimento dei requisiti alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di salute e sicurezza incidono direttamente sul punteggio, con effetti sulla possibilità di operare in determinati contesti, in particolare nei cantieri. La sicurezza assume così un valore non solo normativo, ma anche operativo e reputazionale per le imprese.
Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
La legge rafforza in modo significativo il ruolo della medicina del lavoro, valorizzando la sorveglianza sanitaria come strumento di prevenzione sostanziale e non solo formale. Viene promossa una maggiore integrazione tra valutazione dei rischi, organizzazione del lavoro e protocolli sanitari, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori in modo continuativo e coerente con i rischi effettivamente presenti. Particolare attenzione è posta alla tracciabilità delle visite mediche, dei giudizi di idoneità e delle eventuali prescrizioni o limitazioni.
Visite mediche straordinarie e rischio alcol
In questo contesto viene confermata la possibilità di attivare una visita medica straordinaria, effettuata anche prima o durante il turno lavorativo, qualora sussista un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol, con potenziale rischio per la sicurezza propria o di terzi. Si tratta di una misura preventiva, affidata al medico competente, che deve essere gestita nel pieno rispetto della dignità, della riservatezza e della privacy del lavoratore, senza finalità disciplinari, ma esclusivamente per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutela INAIL e percorsi formativi
La legge chiarisce e rafforza la tutela assicurativa INAIL per studenti, tirocinanti e partecipanti a percorsi di formazione, estendendo la copertura anche al tragitto casa-luogo di attività e ponendo limiti più stringenti all’assegnazione di attività ad alto rischio, con l’obiettivo di garantire livelli adeguati di protezione anche nei contesti formativi.


