In data 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 151/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011. Il D.P.R. con oggetto “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“. Il D.P.R. ha abrogato il D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998 e il famoso D.M. 16 febbraio 1982 ed ha introdotto sostanziali novità, ridefinendo i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco (da 97 attività previste dal DM del 1982 sono state previste solo 80 attività).
Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.
Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari circa al 46% dei costi.
Il nuovo Regolamento (D.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:
Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate.
Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
Un elenco indicativo e non esaustivo delle attività rientranti in tale categoria:
- Depositi di GPL fino a 300 Kg;
- Gruppi elettrogeni sussidiari ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW fino a 350 kW.
- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con posti letto oltre 25 fino a 50.
- Campeggi, villaggi turistici, ecc. nell’aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone e fino a 50 posti letto.
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con persone presenti oltre 100 e fino a 150;
- Asili nido con persone presenti oltre 30 e fino a 150.
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, case di riposo per anziani con posti letto oltre 25 fino a 50;
- Aziende e uffici, di qualsiasi tipo, con persone presenti oltre 300 e fino a 500.
Per tali attività è sufficiente la presentazione di un modello asseverato SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) allegato alla lettera circolare 13061 del 06/10/11, da parte di un tecnico abilitato; il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà delle visite di controllo a campione.
Categoria “B”, attività a medio rischio.
Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
Un elenco indicativo e non esaustivo delle attività rientranti in tale categoria:
- Officine e laboratori con saldatura e taglio di metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con un numero di addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio oltre 5 e fino a 10.
- Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con un numero di addetti oltre 5 e fino a 10.
- Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi superiori a 50.000 kg e fino a 100.000 kg.
- Depositi di carta, cartoni, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, con quantitativi superiori a 5.000 kg fino a 50.000 kg.
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiori a 5.000 kg fino a 50.000 kg.
- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 5.000 kg fino a 50.000 kg.
- Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive con persone presenti oltre 25 fino a 100.
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2 fino a 1000 m2.
- Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con addetti oltre25 fino a 50.
Per tali attività è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni; il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà delle visite di controllo a campione.
Categoria “C”, attività a elevato rischio.
Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Un elenco indicativo e non esaustivo delle attività rientranti in tale categoria:
- Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.
- Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
- Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive con oltre 100 persone presenti.
- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie oltre a 5.000 m2.
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, con capienza oltre 200 persone.
Per tali attività è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, ma in questo caso il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà la visita di controllo ed entro 15 giorni da quest’ultima, in caso di esito positivo, rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.
Un utilissimo convertitore delle attività previste dal DM del 1982 a quelle confermate dal D.P.R. n. 151/2011 è quello concesso dai Vigili del Fuoco al seguente link http://www.vvf.to.it/convertitore_dpr151/
E’ poi possibile ricavare importi totali per attività direttamente dal sito nazionale dei VVF http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx