Con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato specifiche Linee guida relative all’utilizzo dei cosiddetti tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, prevedendo un termine di adeguamento fissato al 29 ottobre 2026.
Le nuove indicazioni interessano le aziende che utilizzano piattaforme o applicativi per l’invio di newsletter, comunicazioni promozionali, informative commerciali o altre comunicazioni e-mail contenenti strumenti di tracciamento.
Cosa sono i tracking pixel?
Si tratta di elementi informatici, generalmente non visibili al destinatario, inseriti all’interno delle e-mail e utilizzati per raccogliere informazioni relative all’interazione con il messaggio.
Tali strumenti, spesso integrati nelle piattaforme di e-mail marketing, possono consentire, ad esempio, di rilevare l’apertura delle comunicazioni, la frequenza di consultazione e ulteriori informazioni tecniche relative al destinatario.
Quali sono i principali adempimenti previsti?
Il Garante ha chiarito che l’utilizzo di tali tecnologie deve avvenire nel rispetto dell’art. 122 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
In particolare, le organizzazioni interessate sono tenute a:
- Verificare la presenza e le modalità di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni inviate, anche quando tali funzionalità sono attivate automaticamente dalle piattaforme utilizzate.
- Fornire agli interessati un’informativa privacy adeguata, che descriva in modo chiaro l’utilizzo degli strumenti di tracciamento, le finalità perseguite e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti.
- Acquisire, nei casi previsti, il consenso preventivo degli interessati, in particolare quando il tracciamento consente di monitorare il comportamento individuale dei destinatari per finalità di analisi commerciale, ottimizzazione delle campagne o profilazione.
- Garantire modalità semplici per la revoca del consenso, consentendo, quando applicabile, di rinunciare al tracciamento pur continuando a ricevere le comunicazioni.
- Verificare la configurazione delle piattaforme utilizzate così da aggiornare la propria informativa.
Le Linee guida prevedono alcune specifiche deroghe all’obbligo di consenso, ad esempio per determinate statistiche aggregate, purché non sia possibile monitorare il comportamento dei singoli destinatari, o per esigenze tecniche e di sicurezza strettamente necessarie. L’applicabilità di tali deroghe deve essere valutata caso per caso.
Come procedere operativamente
Al fine di verificare l’applicabilità delle nuove disposizioni è bene che vengano svolte queste preliminari verifiche:
- Se vengono effettuati invii di newsletter, comunicazioni promozionali o informative periodiche a clienti, potenziali clienti o altri destinatari.
- Quali piattaforme o applicativi vengono utilizzati per tali comunicazioni (ad esempio Mailchimp, Brevo, HubSpot o altri sistemi).
- Se vengono utilizzate funzionalità di monitoraggio delle aperture delle e-mail o di analisi del comportamento dei destinatari.
Sulla base delle informazioni raccolte è possibile individuare gli eventuali interventi necessari, valutando anche la possibilità di disattivare le funzionalità di tracciamento non indispensabili, al fine di ridurre gli adempimenti e limitare il trattamento dei dati personali.
Precisiamo che le disposizioni non introducono un obbligo generalizzato di acquisire nuovi consensi per qualsiasi comunicazione e-mail, ma richiedono una verifica delle specifiche modalità di utilizzo degli strumenti di tracciamento e della conformità dei trattamenti effettuati.
Approfondimento sul tracciamento PIXEL nell’invio di comunicazioni digitali

