Appalti: la responsabilità solidale è estesa a tutti i contratti di appalto e sub-appalto, non solo quindi all’ Edilizia
La responsabilità solidale di fornitore e appaltatore rispetto al subappaltatore si applica a tutti i contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi nei casi particolari e indica gli esenti dal nuovo obbligo.
La responsabilità solidale negli appalti non si limita quindi all’Edilizia ma vale per tutti i settori: la nuova disciplina, introdotta con il Decreto Sviluppo (Dl 83/2012), prevede la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore per la regolarità dei versamenti fiscali sui redditi da lavoro di qualsiasi contratto di appalto di opere o servizi.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E 2013), e risolve un dubbio interpretativo sulla norma (art. 13 ter), inserita nel capitolo dedicato alle misure per l’Edilizia: la norma è valida per tutti gli appalti, modificando il comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006, inserito nel capitolo sul contrasto all’evasione fiscale.
Responsabilità solidale negli appalti: basta l’autocertificazione
Il documento di asseverazione dovrebbe essere rilasciato da Caf o professionisti abilitati per ovviare alla responsabilità solidale fiscale del datore di lavoro, attestando la regolarità fiscale.
La responsabilità solidale scatta infatti qualora l’appaltatore o subappaltatore non versino all’Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l’IVA relative all’appalto. L’asseverazione o l’autocertificazione servono invece a documentare la regolarità nei versamenti fiscali, ovviando a tale onere.
La norma rende l’appaltatore responsabile dei versamenti del subappaltatore (IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente), nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Anche il committente è sottoposto a sanzione amministrativa (da 5mila a 200mila euro), se effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione che attesti la regolarità dei versamenti fiscali del subappaltatore.
Applicazione
La norma si applica a tutti contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (esenti condomini e persone fisiche non soggetti IVA ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR 633/1972) e definiti in base all’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Sono esclusi:
- appalti di fornitura dei beni.
- contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.
- contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.
- contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192.
- prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La circolare dell’Agenzia chiarisce infine alcuni casi particolari: se ci sono più contratti fra le medesime parti, l’attestazione di regolarità può essere fornita in modo unitario, anche con cadenza periodica.
Se l’appaltatore o il subappaltatore cedono il credito a terzi, la regolarità fiscale dei rapporti riferibili al credito oggetto di cessione deve essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Scarica la Circolare 2/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate,
Scarica la precedente Circolare, la 40/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate,
Scarica due bozze di autocertificazione che possono essere utilizzate: