L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Per l’anno solare 2020, con la legge di bilancio 2020 è stato aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
Per conoscere a chi è rivolto, come funzione e per presentare la domanda, si consiglia di accedere al portale INPS.