Oggi, alle ore 20.20 circa, il Premier Conte ha illustrato il novo Decreto che fornisce indicazioni per la riapertura, in tempistiche differite, delle attività commerciali e produttive.
Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 4 Maggio 2020.
Gli aspetti più importanti:
- consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine;
- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
- sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
- gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri
- consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- La mancata attuazione dei protocolli anti contagio che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Le attività di cui è prevista l’apertura sono le seguenti:
Allegato 1 – Commercio al dettaglio
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Allegato 2 – Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Allegato 3 – ATECO
- 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
- 03 pesca e acquacoltura
- 05 estrazione di carbone (esclusa torba)
- 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 07 estrazione di minerali metalliferi
- 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere
- 09 attivita’ dei servizi di supporto all’estrazione
- 10 industrie alimentari
- 11 industria delle bevande
- 12 industria del tabacco
- 13 industrie tessili
- 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 18 stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 fabbricazione di prodotti chimici
- 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24 metallurgia
- 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 fabbricazione di mobili
- 32 altre industrie manifatturiere
- 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 gestione delle reti fognarie
- 38 attivita’ di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 attivita’ di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 41 costruzione di edifici
- 42 ingegneria civile
- 43 lavori di costruzione specializzati
- 45 commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua
- 51 trasporto aereo
- 52 magazzinaggio e attivita’ di supporto ai trasporti
- 53 servizi postali e attivita’ di corriere
- 551 alberghi e strutture simili
- 58 attivita’ editoriali
- 59 attivita’ di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
- 60 attivita’ di programmazione e trasmissione
- 61 telecomunicazioni
- 62 produzione di software, consulenza informatica e attivita’ connesse
- 63 attivita’ dei servizi d’informazione e altri servizi informatici
- 64 attivita’ di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 attivita’ ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivita’ assicurative
- 68 attivita’ immobiliari
- 69 attivita’ legali e contabilita’
- 70 attivita’ di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 attivita’ degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 73 pubblicita’ e ricerche di mercato
- 74 altre attivita’ professionali, scientifiche e tecniche
- 75 servizi veterinari
- 78 attivita’ di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80 servizi di vigilanza e investigazione
- 81.2 attivita’ di pulizia e disinfestazione
- 81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
- 82 attivita’ di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (nota: le attivita’ della p.a. qui previste non comportano l’iscrizione al registro delle imprese)
- 85 istruzione
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 assistenza sociale non residenziale
- 94 attivita’ di organizzazioni associative (nota: l’iscrizione nel registro delle imprese di queste organizzazioni presuppone lo svolgimento di attivita’ economiche che sono gia’ previste nelle altre divisioni)
- 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 97 attivita’ di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (nota: attivita’ non presente nel registro imprese)
- 99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali (nota: attivita’ non presente nel registro imprese)Il Decreto verrà pubblicato su questa pagina non appena reso disponibile dal Governo.