È tuttora in via di definizione l’accordo, in sede di Conferenza Stato – Regioni, per la definizione delle metodologie e dei contenuti della formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, dei dirigenti e dei datori di lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 81/2008.
Nell’accordo viene esclusa la possibilità di seguire corsi di formazione in modalità e-learning (tuttora ancora validi), così da obbligare i lavoratori a seguire i corsi di formazione in aula o, se organizzati internamente, anche in azienda.
Con il termine “corsi di formazione” si intende poi l’intero processo formativo e non solo i soli corsi per addetto alla gestione delle emergenze a basso rischio di incendio o il corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o per preposti. L’intero processo include chiaramente anche i corsi di formazione ed informazione per rendere edotti i lavoratori circa i rischi a cui sono soggetti nell’espletamento della loro mansione (es. videoterminale, rischio chimico, ecc. ecc.).
Negli accordi saranno introdotti nuovi parametri obbligatori per quanto attiene la prima formazione ai lavoratori sulla sicurezza: questa dovrà essere effettuata con corsi minimo di 8 ore (basso rischio) per passare a 12 ore (medio rischio) e 16 ore (alto rischio) con un ulteriore obbligo di corsi di aggiornamento di 8 ore nel quinquennio successivo.
Per quanto riguarda invece la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il nuovo accordo andrà a sostituire le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo anche in questo caso, obblighi di aggiornamento quinquennali (da 12 a 20 ore).
I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio (da individuare in riferimento al settore Ateco di appartenenza dell’azienda): basso (durata minima di 16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore).
Anche per la formazione dei dirigenti saranno inseriti importanti obblighi in termini di durata partendo da almeno 16 ore di corso.
Inoltre sono stati previsti percorsi formativi anche per i lavoratori autonomi, così come individuati dall’articolo 21 del decreto 81/2008.
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