Jobs Act e modifiche al Testo Unico
Il 24 settembre è entrato in vigore il D.Lgs. 151/2015 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/08 ; vediamo i temi più salienti:
Campo di applicazione voucher buoni lavori
Modificato il campo di applicazione del Testo Unico apportando variazioni relativamente al lavoro accessorio.
Se prima per l’utilizzo anche occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro era obbligatorio osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il documento sulla valutazione rischi agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione dei dispositivi di sicurezza individuale alla vigilanza sanitaria ora, salvo nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, per suddetti lavoratori si applica quanto previsto all’art Art. 21 (usare quindi DPI e attrezzature di lavoro conformi”.
Lavoro somministrato – ripartizione degli obblighi prevenzionistici
Gli obblighi formativi ed informativi del lavoratore saranno a carico del somministratore e non più dell’utilizzatore, salvo che diversamente pattuito.
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, emanato come uno dei decreti attuativi del Jobs Act, dal titolo “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, all’art. 55 comma e) prevede l’abrogazione del comma 5 dell’art. 3 del D.lgs 81/08 e s.m.i (Testo Unico), il quale indicava “….omissis ….., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.
Il D.lgs 81/2015, all’art. 35 comma 4 prevede: “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
Modifica alle sanzioni
Vengono raddoppiati gli importi della sanzioni nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi (invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiesta al medico competente di osservare gli obblighi previsti a suo carico, formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e dei loro rappresentanti) riferita a più di cinque lavoratori. Le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.
Trasmissione certificati medici – in vigore dal 22.03.2016
Esonerato il datore di lavoro dalla trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale. L’invio avverrà esclusivamente per via telematica da parte del medico o dalla struttura sanitaria competente.
Denuncia Di Infortunio – in vigore dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/15, quindi 24.12.2015
Esonerato il datore di lavoro dalla trasmissione all’autorità̀ di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni; adempimento che rimane a carico dell’INAIL.
Registro Infortuni – in vigore dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/15, quindi 24.12.2015
Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Gestione Delle Emergenze
E’ ora possibile anche per il datore di lavoro di imprese con numero di personale superiore a cinque, svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché́ di prevenzione degli incendi e di evacuazione
Attrezzature Di Lavoro
Anche il datore di lavoro che farà uso di attrezzature di lavoro diviene destinatario degli obblighi di formazione e abilitazione (ad es. carrelli elevatori) validi prima per i soli lavoratori.