La G.U. n. 108 del 11/05/2011 pubblica il D.Lgs. 67/2011, che entra in vigore dal 26 Maggio 2011, contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Con l’emanazione di questo decreto, scattano ulteriori obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.
In particolare la nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche e precisamente:
- quelle indicate all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 che sotto si riporta:
Art. 2.
1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
– “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
– “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
– “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
– “lavori in cassoni ad aria compressa”;
– “lavori svolti dai palombari”;
– “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature (ad es. addetti alle fonderie di fusione);
– “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
– “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità (ad es. intercapedini, pozzetti, doppi fondi);
– “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
- lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- al di fuori dei casi sopra indicati, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo e sotto riportato:
Voci | Lavorazioni |
1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti |
2197 | Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. |
6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico |
6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi |
6581 | Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento |
6582 | Elettrodomestici |
6590 | Altri strumenti ed apparecchi |
8210 | Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. |
8230 | Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo |
cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Compete al datore di lavoro comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Il datore di lavoro i cui lavoratori svolgono le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.