Gruppo SEF offre consulenza per la richiesta di riduzione del premio Inail per le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Con delibera n. 79/10 è stato modificato l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000. L’emanazione della delibera nasce a seguito delle difficoltà, da parte delle imprese, di utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le principali modifiche riguardano le percentuali di sconto correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno e la posticipazione della data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Si ricorda pertanto alle aziende che, come ogni anno è possibile usufruire di uno sconto INAIL per “oscillazione del tasso di prevenzione”, presentando la domanda entro il 28 Febbraio (la scadenza è stata posticipata dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno come da delibera n. 79/10).
Oscillazione per prevenzione
Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori – anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 Febbraio (la scadenza è stata posticipata dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno come da delibera n. 79/10) per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente del sito INAIL.
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
I pre-requisiti (regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Le ultime istruzioni operative
- nota del 21 settembre 2009
- nota del 13 novembre 2008
- articolo 24 del D.M. 12.12.2000, modificato dalla delibera 79/10
Ulteriori chiarimenti
- FAQ
- Gli interventi di prevenzione particolarmente rilevanti
- Interventi previsti nelle altre sezioni del modello di domanda per la riduzione del tasso OT24
Presenta la domanda
- Modulo di Domanda (formato PDF, 164 kB).
- Allegati (formato PDF, 124 kB).
- Istruzioni per la compilazione (formato PDF, 130 kB).
- Questionario di autovalutazione (formato PDF, 48,5 kB).
- direttamente on line alla sezione Punto Cliente.