Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02015) (GU Serie Generale n.77 del 30-03-2021)
Disposizioni in vigore dal 30 Marzo e prorogata al 30 Aprile
A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Unione europea è fatto obbligo di sottoporsi a prescindere dall’esito del test effettuato, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio». Al termine di questo periodo si dovrà «effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico».
Riportiamo sotto l’elenco dei paesi per i quali si impone la quarantena di cinque giorni:
Croazia, Danimarca (incluse isole Faroe e Groenlandia),Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo) Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo) Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira) Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano) Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
L’ordinanza equipara gli arrivi dagli Stati che fanno parte del sistema Schengen a quelli extra, anche se in quest’ultimo caso la quarantena è di 14 giorni. Chi torna quindi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, dall’Austria, Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia, dovranno sottoporsi alla quarantena di 14 giorni.