E’ stato pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2012 il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 in cui sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del D.Lgs 81/08.
Le procedure standardizzate rappresentano il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese composte fino a 10 lavoratori e per alcune imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 e comma 7, D. Lgs. 81/08 s.m.i.).
Le procedure standardizzate dal 1 gennaio 2012 vanno quindi a sostituire l’autocertificazione prevista per le aziende sino a 10 dipendenti ex art 29 comma 5 D.Lgs 81/08. Pertanto, tutti coloro che hanno usufruito della possibilità di adottare la semplice autocertificazione invece di un documento di valutazione dei rischi, a partire dal 01 Gennaio 2013 dovranno redigere la valutazione dei rischi secondo i nuovi criteri indicati.
Esclusioni: Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
a) aziende industriali a rischio rilevante
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
In proposito, si ricorda in una nota che l’interpello del Ministero del Lavoro n. 7 del 22 novembre 2012” ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato una propria valutazione dei rischi, scegliendo di non autocertificare la valutazione stessa, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate (….). Quindi chi è già in possesso di una valutazione dei rischi, può continuare ad avvalersi del documento già elaborato. Le Aziende o unità Produttive con meno di 10 lavoratori NON sono obbligate ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. Dette procedure vogliono solo essere un “aiuto” per le piccole aziende ed è facoltà del titolare valutare se applicarle o redigere una valutazione dei rischi con i contenuti previsti dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Procedure standardizzate_Art 29 Dlgs 81_08.pdf
Interpello72012-2_procedure standardizzate.pdf
Gruppo SEF