Dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte (Gruppo di Lavoro INFO-SICURI) si segnala la risposta alla domanda nel titolo.
Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08. Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all’interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul “distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”. Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio : – Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc. – per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria – ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d’origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie. Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).