Grazie all’INAIL scopriamo che vi sono normative che tutelano uno tra gli argomenti che suscita più interesse, ovvero l’infortunio in itinere.
Come segnalato in questo pieghevole, l‘INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di lavoro andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Nello specifico, per normalità del tragitto si intende che:
- il normale percorso generalmente coincide con il percorso più breve e diretto,
- Il percorso più lungo e meno diretto, invece, può essere giustificato solo da particolari condizioni di viabilità ( es. traffico, lavori in corso ecc.),
- Il percorso può avvenire a piedi , con mezzi di trasporto privato purché necessitano percorsi misti ( in parte a piedi, in parte con altri mezzi).
Quindi se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
La verifica della necessità dell’utilizzo del mezzo privato deve essere effettuato caso per caso, in base al criterio di ragionevolezza. Si deve tenere conto della lunghezza dei percorsi, dei tempi di attesa dei mezzi pubblici, della possibilità per il lavoro di soggiornare in luogo diverso da quello lavorativo, dell’entità delle distanze intercorrenti fra il luogo di abitazione del lavoratore e quello di lavoro ovvero fra i diversi luoghi di lavoro e la più vicina stazione o fermata del mezzo pubblico.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) si considera necessitato quando:
- non esistono mezzi pubblici di trasportano che collegano il luogo di abitazione, luogo dove l’assicurato dimora con una certa stabilità, con il luogo di lavoro, ovvero sia il luogo dove l’assicurato presta abitualmente la propria attività lavorativa e sia ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative;
- non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro ( es. orario treno incompatibile). Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile;
- i tempi di attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici rendessero troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia;
- è notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l’uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.
L’infortunio in itinere può verificarsi, oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, anche durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi sul luogo di consumazione abituale dei pasti. In questo caso è tutelato quando all’interno del luogo di lavoro non sia presente un servizio di mensa aziendale o comunque non è stato individuato un luogo convenzionato per la consumazione dei pasti. In merito la Cass.N25742/2007 ha affermato che se vi è necessità di recarsi a casa o presso un pubblico esercizio, non costituisce rischio elettivo l’uso del mezzo proprio quando la distanza non è coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando il lavoratore in una breve pausa pranzo deve comunque ritornare al lavoro.”
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.
Ora invece cosa succede se vi sono interruzioni e deviazioni del percorso? Quando rientrano nell’assicurazione?
Innanzitutto, la deviazione è un percorso estraneo a quello lavorativo che comporta una modificazione del tragitto e in questo caso non è tutelato il relativo tratto di strada.
Per quanto concerne l’interruzione invece, una breve sosta compiuta dal lavoratore nel percorso della propria abitazione al luogo di lavoro che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi di “interruzione” ai fini dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere come afferma l’ordinanza della Corta Costituazione del 11 gennaio 2005.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale); • quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i fi gli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Ricordiamo anche che se più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato necessitato la tutela è estesa , oltre al conducente, anche ai trasportati. Sono pertanto giustificate e tutelate le deviazione per andare a prendere i colleghi.
Sono esclusi dalla tutela gli eventi derivanti dal rischio elettivo ovvero le deviazione o soste effettuate per esigenze personali, per scelta del lavoratore ( es. ragioni sindacali) e violazione del codice della strada. Ovviamente non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché chi è sprovvisto di regolare abilitazione di guida da parte del conducente . Non dimentichiamo gli eventi di origine dolosa, anche se indennizzato l’infortunio dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia del lavoratore, in quanto rientrano nel rischio assicurato.