Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato il 4 aprile l’Ordinanza regionale n.521 che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.
La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:
- l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la 7 modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
- articoli per l’illuminazione,
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
- ottica e fotografia
è vietata nei giorni festivi e prefestivi;
Si raccomanda la lettura del §1.4 1.4 “Altre attività economiche” in quanto prevede variazioni rispetto ai precedenti decreti: alcune restrizioni per i seguenti codici ATECO: 69,70,71,72,74 : le attività “devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento”